Il committente privato, consigli





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 Se per le aziende gli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri edili possono sembrare complicati, al privato cittadino che si trova ad essere committente appaiono come una missione impossibile. Più che mai per i committenti privati sono necessarie informazioni chiare e puntuali su tutti gli obblighi. È necessario un supporto che parta dalla scelta dell’impresa, passi per la firma del contratto e segua la realizzazione dell’opera secondo quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008. Proprio per semplificare tutti questi passaggi, si cercherà nelle righe successive, di rendere chiari i concetti che sono alla base di un buon contratto di appalto e di una buona realizzazione di opere, sia dal punto di vista tecnico che legale.

Privato committente, cioè il “soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il proprietario dell’immobile, l’amministratore di condominio etc) che, al fine di realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad un’impresa od ad uno o più lavoratori autonomi”. Se poi il Committente decide di delegare tutti od alcuni dei propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità connesse, “dovrà designare la figura del Responsabile dei Lavori, soggetto che deve avere la possibilità di decisioni autonome nello svolgimento dei compiti a lui delegati”. Committente è anche colui che appalta nella propria unità immobiliare, i seguenti lavori : lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il D.Lgs. 81/2008, attribuisce al committente “precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo”. Il committente nelle vigenti normative sulla sicurezza è il ‘perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri’, colui “che per primo ha il compito di valutare il soggetto al quale ‘affidare le chiavi di casa’. È il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali riferiti ai lavori da eseguire; concorda con il progettista di fiducia i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base di una valutazione economica”.

Compiti del committente, partendo dalla situazione in cui nei cantieri è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

Il Committente o il Responsabile dei lavori “contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). La norma non si applica ai lavori privati non soggetti apermesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro; in tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori, che pertanto dovrà essere individuato già in fase di progettazione. Questo dovrà essere un Professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica”. Inoltre il Committente, o il Responsabile dei lavori, “contestualmente all’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori. Anche in questo caso dovrà essere un Professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica”. Il Committente ha poi il compito di comunicare “alle imprese affidatarie ed esecutrici nonché ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere”.

Nei cantieri di entità presunta di almeno 200 uomini-giorno (entità rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera) con o senza rischi particolari , il Committente od il Responsabile dei lavori, verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite almeno le seguenti documentazioni:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrezzature ed opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati per sicurezza ed emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione ed idoneità sanitaria;

c) documento unico di regolarità contributiva (DURC); etc, etc.

Il Committente, od il responsabile dei lavori, “verifica anche l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria (quando previsti dalle norme vigenti);

e) documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

Un obbligo valido per tutti i cantieri. Il Committente od il Responsabile dei lavori “trasmette all’Amministrazione comunale, od altra amministrazione concedente il titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori:

a) copia della notifica preliminare (nei casi in cui è prevista);

b) DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi;

c) dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti”.

Riguardo infine alla notifica preliminare si ricorda che il Committente od il Responsabile dei lavori trasmette “all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare prima dell’avvio dei lavori nei seguenti casi:

- cantieri dove operano due o più imprese anche non contemporaneamente;

- cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ma che lo diventano per effetto di varianti in corso di opera;

- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Il Committente o il Responsabile dei lavori è obbligato a trasmettere ai suddetti Enti anche gli eventuali aggiornamenti in relazione alle modifiche dei contenuti ed al subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi”.

Quindi quando ci sarà la necessità di far eseguire delle opere, si pensi sempre che in quel momento il committente assume precisi obblighi e responsabilità ! Il lavoro d’equipe è quanto mai essenziale !

Dott.Enrico Balsamo – consulente della sicurezza

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