Lavoratori stagionali in agricoltura nuove regole





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E’ di qualche giorno fa (12 aprile) la pubblicazione in G.U., del tanto atteso Decreto di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo, occupati per non più di cinquanta giorni lavorativi annuiTutto ciò è avvenuto dopo quasi cinque anni dalla pubblicazione del D.Lgs. 81/08 – Testo Unico. Un bel ritardo! Le semplificazioni riguardano (art. 1) le aziende che impiegano i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta l’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici che non richiedano specifici requisiti professionali. Il decreto riguarda anche i lavoratori occasionali che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole mediante prestazioni di lavoro accessorio (di cui all’articolo 70 e seguenti del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche vale a dire che rendono una prestazione lavorativa, anche per più committenti, che non superi complessivamente il compenso di 5.000 euro nel corso di un anno solare). Per tutti i soggetti citati, ad eccezione di quelli operanti nelle lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, mediante visita medica preventiva (art. 2), da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL, senza aggravi di costi per i lavoratori. Tale visita preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di cinquanta giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L’esito della visita deve risultare da apposita certificazione e deve essere acquisito dal datore di lavoro.

Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria mediante convenzioni con le ASL ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente non è tenuto a visitare gli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati. La seconda semplificazione riguarda (art.3) gli adempimenti di informazione e formazione, i quali si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi e a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro. Tali documenti devono essere certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale. Il decreto chiarisce inoltre che venga garantita ai lavoratori provenienti da altri Paesi la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione. Diverse sono a parere dello scrivente, le criticità e contraddizioni insite nel Decreto Interministeriale di cui trattasi. Basti pensare unicamente alla semplificazione attinente la “informazione e formazione” . La semplice consegna di un opuscolo informativo al lavoratore, non può certo sostituirsi alla tanta propagandata e pretesa attività di formazione ed addestramento recentemente introdotte con le modifiche legislative nel campo della sicurezza sul lavoro.

DOTT. ENRICO BALSAMO 
(Formatore in sicurezza sul lavoro ed esperto in antinfortunistica)

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