Finanziamenti e capitalizzazioni,obbligo comunicazione





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Le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria al pari di quelle in contabilità ordinaria dovranno comunicare entro il 12 dicembre 2013 tutti i “finanziamenti” o le “capitalizzazioni”, per importi superiori ai 3.600 euro, concessi dai familiari dell’imprenditore (non dal titolare stesso) alla ditta individuale o dai soci alla società

Le società in contabilità semplificata rischiamo maggiormente di essere interessate dalla presunzione di fruttuosità degli interessi sui finanziamenti, poiché a differenza di chi è in contabilità ordinaria non gestiscono un conto per dette operazioni denominato:”finanziamento soci infruttiferi”, dove poter registrare i versamenti a titolo di mutuo.

L’obbligo di comunicazione ricade sull’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l’attività imprenditoriale: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d’impresa, anche non prevalente). Sono esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.

Lucia Gramatica - Commercialista – Revisore Contabile

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