Indennizzi per ritardi di forza maggiore





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Una recente sentenza ( 26.09.2013 n. C- 509/11) della Corte di Giustizia Europea, ha stabilito che “i viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del prezzo del biglietto del treno in caso di ritardo significativo, anche se questo è causato da forze maggiori” (leggasi maltempo, agitazioni sindacali, scioperi etc.)

I Giudici hanno sentenziato che “un’impresa ferroviaria non può’ inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore”, perchè ciò’ non è previsto dalle ”regole uniformi, che rientrano nel diritto internazionale”. “”L’indennizzo previsto dal regolamento calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha una finalità del tutto diversa, ossia quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto”. In che misura la compagnia di trasporto dovrà corrispondere il rimborso : valore del 25% del prezzo del biglietto se trattasi di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, 50% del valore del biglietto se il ritardo è maggiore di 120 minuti.

Nessun indennizzo è stato previsto per risarcire l’eventuale danno conseguente al ritardo : esempio il mancato compimento di un impegno assunto con contestuale danno economico derivante.

 

 

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