CALDAIE A GAS,ATTENZIONI E PRECAUZIONI





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Con l’arrivo del freddo, in quasi tutte le abitazioni si è proceduto ad attivare gli impianti di climatizzazione invernale ossia ad “attivare i termosifoni”.

E quando parliamo di termosifoni, inevitabilmente dobbiamo pensare alla caldaia.

Le caldaie installate sono di diversa tipologia : per interni e per esterni, a “camera aperta” od altrimenti dette a “fiamma libera” (prelevano l’aria per la combustione, direttamente dall’ambiente in cui sono posizionate ed espellono i fumi di scarico attraverso una canna fumaria) ed a “camera stagna” (prelevano l’aria per la combustione, direttamente dall’esterno per mezzo di un condotto che funge altresì da mezzo per espellere i fumi dalla combustione). Ovviamente la differenziazione tra i diversi modelli in commercio, basata su altre caratteristiche strutturali e quindi funzionali, può ulteriormente continuare. Diverso ad esempio è anche il combustibile di alimentazione: metano o gpl.

Ma ci sono alcuni suggerimenti e precauzioni che è assolutamente necessario osservare per tutte le tipologie di caldaie.

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto – con possibilità di delegare un soggetto terzo nel solo caso in cui il generatore od i generatori siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato-.

Vediamone alcune indicazioni necessarie:

  • dal momento dell’installazione e per tutta la durata di vita della caldaia e relativo impianto annesso, le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate provviste di certificato di abilitazione. Nel dubbio od incertezza, presso la Camera di Commercio competente per territorio, è possibile consultare gli elenchi dei tecnici abilitati.

  • Ogni impianto deve essere provvisto del “Libretto di impianto per la climatizzazione”: documento che, sempre a cura del tecnico che interviene per la manutenzione, deve essere di volta in volta compilato ed aggiornato;

- Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare esplicitamente e per iscritto al committente :

a) le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto;

b) la frequenza delle operazioni da effettuare.

Quando si parla di gas, sia esso metano o gpl, è d’obbligo porre in essere la massima attenzione e rispettare alcune semplici regole di sicurezza (le principali) dei locali:

  • AERAZIONE : soprattutto se trattasi di caldaie a “camera aperta”;

  • VENTILAZIONE : la combustione che avviene in assenza di ossigeno – comburente per eccellenza – , determina la produzione di monossido di carbonio, gas tossico inodore che facilmente si sostituisce nel nostro organismo all’ossigeno determinando conseguenze che se protratte nel tempo, possono anche essere fatali;

  • EFFICIENZA DEI SISTEMI DI EVACUAZIONE FUMI ( anche nel caso in cui essi siano raccordati con l’ambiente esterno per mezzo di camini, canne fumarie etc).

E’ BUONA NORMA inoltre :

  • chiudere la valvola annessa al contatore del gas (nel caso di metano) o della bombola (nel caso di gpl) ogni qual volta si pensa di non utilizzare l’impianto per un periodo lungo di tempo.

Il recente D.P.R. aprile 2013, n. 74, vigente dal 12.07.2013, ha inoltre modificato e regolamentato la periodicità dei controlli da effettuarsi a cura dei tecnici abilitati generando, per la verità, un po’ di confusione tra gli utenti: si parla di frequenza annuale, biennale, quadriennale!

Distinguiamo preliminarmente le tipologie di controllo cui obbligatoriamente le caldaie devono essere sottoposte.

Per quanto attiene i controlli di sicurezza – tesi a verificare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura – la frequenza è stabilita dall’installatore che la indica chiaramente nel libretto di impianto o dal costruttore (con indicazione nel libretto di istruzione della caldaia). Solitamente il controllo è biennale.

Per quanto riguarda il livello di inquinamento ambientale – ossia l’efficienza energetica che prevede tra l’altro la prova fumi – , per gli impianti con potenza tra i 10 kW ed i 100 kW, funzionanti a metano o gpl, il controllo diventa quadriennale. Questa tempistica prescinde dal numero di anni di attività dell’impianto. Per gli impianti a gas di potenza maggiore di 100 kW ( trattasi soprattutto di impianti condominiali) i controlli, alla luce della vigente normativa , diventano biennali.

Il tecnico abilitato incaricato della manutenzione, trasmetterà alle Autorità competenti, il rapporto di controllo e ciò eviterà che si determino ispezioni da parte degli Organismi preposti. Saranno attivati i controlli invece per tutte quelle apparecchiature non sottoposta a controllo.

Quanto sin’ora esposto, è quanto statuito da una norma di legge vigente in tutte le regioni tranne che Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia. Queste Regioni infatti avendo recepito la Direttiva europea sul rendimento energetico (2002/91/CE) con atto proprio e prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 74/2013, devono da subito adeguare i provvedimenti assunti a quanto statuito dal ridetto D.P.R. 74/2013 che – non va dimenticato – si applica anche a tutti gli impianti termici compreso i climatizzatori estivi etc., con o senza produzione di acqua calda nonché quelli destinati alla sola produzione di acqua calda per scopi igienici e sanitari.

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