Regole in materia di salute e sicurezza per VDT (video display terminal)





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VDT (video display terminal). Una sigla che indica un’apparecchiatura ormai presente in tutte le realtà lavorative, domestiche, scolastiche. Il videoterminale è adoperato a vari scopi: lavorativi, di comunicazione, ludici.

Videoterminalista: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico ed abituale, per venti ore settimanali, dedotte le previste interruzioni (stabilite dai vari CC.NN.LL.)

Sostanzialmente il VDT è adoperato, a fini lavorativi, per due attività : digitazione: operazione che prevede l’immissione di dati nel computer attraverso la tastiera con le mani fisse sulla stessa, gli occhi che guardano il testo da digitare, posizione del corpo fissa; dialogo: immissione di nuovi dati e visualizzazione delle informazioni necessarie. In quest’ultimo caso gli occhi guardano maggiormente lo schermo ma l’apparato muscolare e scheletrico è meno soggetto a posizioni rigide in quanto il lavoro è spesso interrotto da altre attività di ufficio.

La normativa prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha da tempo fissato una serie di regole a cui ogni postazione munita di VDT deve corrispondere : ergonomica ossia progettata (sedia, tavolo, video, tastiera etc.) tenendo in debito conto la sicurezza ed il benessere del lavoratore. Il sedile deve essere regolabile in altezza e stabile, il tavolo non deve essere costituito dalla comune scrivania che è solitamente troppo alta per il lavoro al VDT, la tastiera indipendente dallo schermo, movibile e regolabile in altezza, il poggiapiedi da utilizzarsi in tutti quei casi in cui il tavolo non è regolabile in altezza, lo schermo inclinabile, distante dagli occhi 40 – 70 cm; illuminazione : dovrebbe sempre permettere una buona visione dei caratteri dello schermo, del testo e della tastiera; clima ambientale: opportuno il condizionamento ambientale. Una bassa umidità dell’ambiente favorisce la deposizione di polvere con conseguenti fenomeni di arrossamento cutaneo e bruciore; rumore: dovrebbe essere contenuto il più possibile tenuto conto che la sommatoria di tanti rumori (squillo del telefono, conversazioni, stampanti in uso, spesso rumore riveniente dalla strada e quant’altro), possono provocare un’azione negativa sulla concentrazione e quindi affaticamento.

Il mancato rispetto di tutte queste precauzioni, può determinare l’insorgenza di disturbi – fastidi – patologie o far si che difetti latenti, possano divenire manifesti.

L’apparato visivo e quello muscolo scheletrico risultano essere maggiormente interessati. Dolori alle spalle, alla schiena, bruciori agli occhi, fatica visiva, lacrimazione, mal di testa, dolori alle braccia ed alle mani sono i più frequenti disturbi lamentati dai videoterminalisti.

Pur nell’impossibilità di approfondire l’argomento in questa sede, è opportuno ricordare che ad esempio molti difetti di refrazione o patologie oculari anche lievi misconosciute o sottovalutate quali ad esempio la presbiopia (difficoltà nella visione a breve distanza nella lettura e scrittura), con l’utilizzo del VDT divengono manifeste e spesso erroneamente sono attribuite all’utilizzo di questa apparecchiatura.

Per garantire la salute e sicurezza degli operatori, per evidenziare patologie degli occhi e della vista, per rilevare la presenza di eventuali problemi dell’apparato muscolare e scheletrico, la normativa ormai da tempo vigente, ha imposto che tutti i lavoratori che utilizzino in modo sistematico ed abituale per almeno venti ore settimanali, un’apparecchiatura munita di VDT, siano sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

La sorveglianza sanitaria consiste in una visita medica da effettuarsi prima dell’avvio al lavoro e successivamente con cadenza biennale per tutti coloro che hanno superato il cinquantesimo anno di età o che, a prescindere dall’età, siano risultati abbisognevoli di prescrizioni (es. portatori di lenti visive), quinquennale in tutti gli altri casi.

Va da se che ciascun lavoratore, indipendentemente dal periodo di idoneità alla mansione espressa dal medico competente, biennale o quinquennale, ogni qual volta dovesse avvertire un’alterazione del suo stato di salute connessa all’attività lavorativa e confermata dal medico competente, potrà richiedere di essere sottoposto a visita.

L’onere della visita medica e degli eventuali approfondimenti specialistici richiesti, sono a carico del datore di lavoro. Non sottoporre i lavoratori addetti al VDT a visita medica, comporta l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 1.559 a 4.131 Euro; non fornire informazioni adeguate comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 516 a 2.582 Euro.

 

 

 

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